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Sicurezza impianti

In data 27.03.2008 è entrato in vigore il D.M. 22.01.2008 n. 37 in tema di sicurezza degli impianti negli edifici che ha abrogato la precedente Legge 5.3.1990 n. 46. Importanti le novità introdotte dal nuovo Decreto, così sintetizzabili:

Il nuovo Decreto si applica a tutti gli impianti (elettrici, elettronici, antenne TV, antifurti, cancelli elettrici, fotovoltaici, riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, canne fumarie, ventilazione ed aerazione, idrosanitari, distribuzione gas, ascensori, protezione antincendio) ed a tutti gli immoli (civili, industriali, pubblici o privati)

Introduzione dell’obbligo di progetto per tutti gli impianti. Il progetto va redatto per i nuovi impianti o per l’ ampliamento o la trasformazione di impianti esistenti. Deve essere redatto da un Professionista iscritto ad Albo Professionale o, solo per piccoli impianti, dal Responsabile Tecnico dell'Impresa installatrice.

In troduzione della "Dichiarazione di Rispondenza", da parte di Professionista iscritto ad Albo Professionale.

Adeguamento degli impianti elettrici nelle abitazioni: gli impianti sono da ritenersi irregolari se non sono stati a suo tempo adeguati e quindi sanzionabili, in misura da 1.000 a 10.000 Euro. Gli impianti elettrici delle abitazioni, realizzati prima del 13.03.1990, si ritengono adeguati anche solo con requisiti minimi (sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, protezione contro i contatti diretti, presenza di interruttore differenziale da 30 mA).

Estensione dell’obbligo di manutenzione degli impianti anche negli immobili ad uso abitativo (per altri usi esistono gìà altre disposizioni specifiche), con applicazione, in difetto, di sanzioni amministrative.