Sei in: Altro

Cessione del quinto: istruzioni operative

Cessione del Quinto: Istruzioni Operative
La cessione di quote dello stipendio è una formula di finanziamento già prevista e regolamentata dal DPR 180/1950 per i dipendenti pubblici, ma che per effetto di recenti interventi legislativi ha esteso la sua applicabilità (Finanziaria 2005 e 2006) anche ai dipendenti delle aziende private, ai lavoratori subordinati a tempo determinato nonché alla vasta schiera dei lavoratori parasubordinati titolari di rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c.



Norma di riferimento è l'art. 1260 c.c. il quale dispone che " il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla Legge ".

Se ne desume che il principio generale sia quello per il quale il creditore (lavoratore) è libero di cedere il proprio credito retributivo vantato verso il datore di lavoro (terzo ceduto) ad un terzo (per es. la Finanziaria che eroga il Finanziamento, detta Cessionaria), senza che il debitore ceduto debba accettare tale operazione.
Per il perfezionamento della cessione, quindi, risultano necessari il solo accordo tra cedente e cessionario nonché la notifica al terzo ceduto del contratto sottoscritto da parte dell'Ente Cessionario.